1. Sono confermati nell'incarico a tempo indeterminato, salva l'applicazione delle norme in materia di incompatibilita' e di limitazione di orario di cui agli articoli 3 e 4, gli psicologi che alla data di sottoscrizione del presente accordo risultano titolari di regolare incarico professionale a rapporto orario presso le Unita' sanitarie locali per lo svolgimento di attivita' proprie della professione di psicologo, purche' tale incarico sia in atto alla data di pubblicazione del presente decreto. 2. Sono inoltre requisiti per la conferma di cui al comma 1:

  • a)non aver compiuto il 65› anno di eta';
  • b)essere iscritto all'albo professionale degli psicologi ai sensi della legge 18.2.1989 n. 56. 3. Qualora non risultino espletate le procedure per l'iscrizione all'albo professionale, di cui all'articolo 32 della legge 18 febbraio 1989 n. 56, il requisito previsto dal comma 2 lettera b) e' provvisoriamente soddisfatto mediante dichiarazione rilasciata dal Commissario nominato ai sensi dell'articolo 31 della legge stessa, dalla quale risulti che il professionista interessato ha presentato tempestiva domanda di iscrizione all'albo. L'incarico provvisoriamente confermato e' altresi' revocato con effetto immediato nei confronti dei professionisti per i quali il procedimento di iscrizione all'albo si sia eventualmente interrotto per la ritenuta mancanza di requisiti previsti dalla disposizione di cui all'articolo 32 della legge n. 56/1989. 4. A pena di decadenza dell'incarico, lo psicologo provvisoriamente confermato e' tenuto a consegnare alla competente Unita' sanitaria locale, non appena possibile, il certificato di iscrizione all'albo professionale. 5. La perdita di uno dei requisiti prescritti determina la immediata revoca dell'incarico. 6. Entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione del presente decreto, gli psicologi interessati presentano domanda di conferma, conforme allo schema allegato sub A e corredata dei documenti atti a provare il possesso dei prescritti requisiti, alla Unita' sanitaria locale competente, la quale decide sulle domande entro i successivi 60 giorni, dandone comunicazione agli interessati e all'assessore regionale alla sanita'. 7. La domanda e la documentazione allegata devono essere in regola con le norme vigenti in materia di imposta di bollo. 8. La comunicazione di conferma allo psicologo e' effettuata dalla Unita' sanitaria locale mediante lettera raccomandata A.R. in duplice esemplare dei quali uno deve essere restituito dall'interessato, a pena di decadenza, entro i successivi quindici giorni per accettazione incondizionata delle norme del presente accordo nonche' delle modalita' di svolgimento dell'incarico. 9. La conferma dell'incarico comporta il riconoscimento di tutto il servizio svolto in regime convenzionale senza soluzione di continuita' presso le strutture del Servizio sanitario nazionale o degli enti in esso confluiti.

Testo vigente dal 16 aprile 1992

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1992-03-13;261~art2 · fonte del testo