Art. 8 — Cessazione e sospensione dell'incarico
1. L'incarico puo' cessare per rinuncia dello psicologo da comunicare a mezzo di raccomandata A.R.. 2. La cessazione ha effetto dal primo giorno del secondo mese successivo alla data di ricezione della lettera di comunicazione. 3. Su specifica richiesta dello psicologo l'Unita' sanitaria locale, valutate le esigenze di servizio, puo' autorizzare la cessazione del rapporto con decorrenza anticipata a tutti gli effetti. 4. L'incarico e' revocato con effetto immediato nei seguenti casi:
- a)- sopravvenuta, accertata e notificata incompatibilita' ai sensi dell'articolo 3;
- b)- compimento del 65o anno di eta';
- c)- incapacita' psico-fisica sopravvenuta, accertata da apposita commissione costituita da un medico designato dall'interessato e da un medico designato dalla Unita' sanitaria locale e presieduta dal titolare - o suo delegato - della cattedra di medicina legale della facolta' di medicina della citta' capoluogo della Regione o, in mancanza, di regione limitrofa;
- d)- provvedimento adottato in seguito a procedimento disciplinare;
- e)- cancellazione o radiazione dall'albo professionale. 5. L'incarico e' sospeso in caso di provvedimenti dell'autorita' giudiziaria di divieto di dimora nel territorio della Unita' sanitaria locale ove il professionista deve svolgere l'incarico, di arresti domiciliari, di custodia cautelare in carcere o in luogo di cura. E' altresi' sospeso in caso di condanna passata in giudicato per delitto non colposo punito con la reclusione. In questa ultima ipotesi l'Unita' sanitaria locale deferisce l'interessato alla commissione di disciplina di cui all'articolo 9 per l'eventuale adozione di un provvedimento di cessazione dall'incarico. 6. L'incarico e' altresi' sospeso per effetto di provvedimento adottato in seguito a procedimento discliplinare nonche' in caso di sospensione dall'albo professionale. 7. Nei casi previsti dai commi 5 e 6 la ripresa del servizio resta comunque subordinata al parere della commissione di cui all'articolo 9.
Testo vigente dal 16 aprile 1992
