Art. 15 — Conferimento incarico
Il responsabile dell'ufficio di censimento accerta che gli aspiranti all'incarico di rilevatore e di coordinatore siano in possesso dei requisiti di cui all' articolo 14 e redige l'elenco delle persone da ammettere al corso di istruzione. Qualora il numero degli aspiranti in possesso dei necessari requisiti superi il fabbisogno previsto, il responsabile dell'ufficio di censimento effettua una selezione, secondo criteri e modalita' stabiliti da apposita circolare emanata dall'ISTAT. Il corso di istruzione per i rilevatori riguarda le norme e le modalita' di rilevazione. Il segretario generale della CCIAA ed il sindaco per gli uffici dei comuni interessati dall'indagine, d'intesa con il responsabile dell' ufficio di censimento, sollevano dall'incarico i rilevatori e i coordinatori, le cui inadempienze pregiudichino il buon andamento delle operazioni censuarie. Essi vengono sostituiti, a cura dei suddetti organi, con le persone che abbiano superato la selezione di cui al comma 1, ovvero, in caso di impossibilita', con altre persone scelte con le modalita' di cui al presente articolo.
Testo vigente dal 6 febbraio 1998
