Con delibera pubblicata sul bollettino sociale, il presidente della Societa' indice le elezioni stabilendone giorni e sedi. La pubblicazione di detto provvedimento deve essere effettuata almeno novanta giorni prima della data fissata per le elezioni. La procedura delle elezioni e le norme di esecuzione delle disposizioni di cui al precedente art. 37 sono fissate dal regolamento generale. Qualora in base all'esito delle elezioni risultino seggi non assegnati per carenza di candidature, l'assemblea delle commissioni di sezione, nella prima seduta, provvede a nominare i commissari mancanti scegliendoli rispettivamente fra i soci e fra gli iscritti della medesima categoria e qualifica aventi i requisiti prescritti dall'art. 37. Le votazioni hanno luogo separatamente, riunendosi i membri autori per eleggere i commissari autori e i membri editori, concessionari e produttori per eleggere i commissari editori, concessionari e produttori. La delibera e' adottata con la maggioranza dei due terzi dei componenti rispettivamente del complesso dei membri autori e del complesso dei membri editori, concessionari e produttori. In caso di opzione, di mancata accettazione, ovvero in caso di dimissioni, morte o decadenza dell'eletto socio o iscritto, la competente commissione di sezione provvede, per il periodo residuo, alla sua sostituzione con il primo dei non eletti, ovvero, in mancanza, alla scelta del nuovo membro rispettivamente tra i soci e tra gli iscritti aventi i requisiti previsti dall'art. 37 e la medesima qualifica del membro da sostituire. La delibera e' adottata con la maggioranza dei due terzi dei componenti la commissione o, in seconda votazione, a maggioranza semplice. In caso di sostituzione della persona eletta in rappresentanza di un ente, lo stesso ente designa il successore, che deve ottenere il gradimento della competente commissione di sezione, espresso con le maggioranze di cui sopra.

Testo vigente dal 9 giugno 1995

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1995-05-19;223~art38 · fonte del testo