I provvedimenti di sanzione previsti degli artt. 27, primo comma, e 28, primo comma, sono adottati da appositi comitati sezionali composti del direttore generale, che li presiede, e di due membri nominati dalle commissioni di sezione competenti tra i propri componenti. Il direttore della sezione partecipa alle riunioni con voto consultivo e ha funzioni di segretario.
Testo vigente dal 9 giugno 1995
