Il richiamo e' inflitto per lievi infrazioni ai propri doveri di socio o di iscritto. La pena pecuniaria e' inflitta:
- a)per recidiva nei fatti che dettero in precedenza motivo al richiamo o per maggiore gravita' di essi;
- b)per dichiarazioni non rispondenti a verita';
- c)per atti comunque rivolti a menomare la veridicita' dei programmi o di altri documenti relativi all'esercizio dei diritti di utilizzazione economica oggetto dell'attivita' della Societa'. Nei casi di particolare gravita' derivanti da inosservanza dei principi e dei doveri sociali, sia nei confronti di altri soci o iscritti, sia nei confronti della Societa' stessa, alla sanzione della pena pecuniaria e' accompagnata la sospensione dall'elettorato attivo e passivo per un periodo da cinque a dieci anni. La radiazione e' inflitta per fatti che abbiano causato alla Societa' grave pregiudizio materiale e morale o che comunque rendano incompatibili i rapporti dell'iscritto ordinario o del socio con la Societa'. La radiazione e' altresi' inflitta al socio e all'iscritto che abbiano riportato condanne penali passate in giudicato che siano motivatamente ritenute incompatibili con la rispettiva qualita'.
Testo vigente dal 9 giugno 1995
