Il richiamo e' inflitto per lievi infrazioni ai propri doveri di socio o di iscritto. La pena pecuniaria e' inflitta:

  • a)per recidiva nei fatti che dettero in precedenza motivo al richiamo o per maggiore gravita' di essi;
  • b)per dichiarazioni non rispondenti a verita';
  • c)per atti comunque rivolti a menomare la veridicita' dei programmi o di altri documenti relativi all'esercizio dei diritti di utilizzazione economica oggetto dell'attivita' della Societa'. Nei casi di particolare gravita' derivanti da inosservanza dei principi e dei doveri sociali, sia nei confronti di altri soci o iscritti, sia nei confronti della Societa' stessa, alla sanzione della pena pecuniaria e' accompagnata la sospensione dall'elettorato attivo e passivo per un periodo da cinque a dieci anni. La radiazione e' inflitta per fatti che abbiano causato alla Societa' grave pregiudizio materiale e morale o che comunque rendano incompatibili i rapporti dell'iscritto ordinario o del socio con la Societa'. La radiazione e' altresi' inflitta al socio e all'iscritto che abbiano riportato condanne penali passate in giudicato che siano motivatamente ritenute incompatibili con la rispettiva qualita'.

Testo vigente dal 9 giugno 1995

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1995-05-19;223~art26 · fonte del testo