Art. 5 — Contributi in natura
I contributi in natura, sotto forma di forniture di opere, beni, servizi, terreni e immobili in relazione ai quali non e' stato effettuato alcun pagamento giustificato da fatture o documenti di valore probatorio equivalente, sono ammissibili alle condizioni e nei limiti previsti all'articolo 67, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1060, salvo limiti piu' restrittivi stabiliti dall'Autorita' di gestione del programma, ferma restando l'inderogabilita' delle disposizioni normative europee e nazionali sull'ammissibilita' delle spese per i programmi in esame. I contributi in natura, sotto forma di indennita' o di salari versati da un terzo a vantaggio dei partecipanti a un'operazione, sono ammissibili a un contributo a titolo del FSE+ alle condizioni e nei limiti previsti dall'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/1057, salvo limiti piu' restrittivi stabiliti dall'Autorita' di gestione del programma, ferma restando l'inderogabilita' delle disposizioni normative europee e nazionali sull'ammissibilita' delle spese per i programmi in esame.
Testo vigente dal 8 maggio 2025
