Art. 23 — Entrata in vigore

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano alle spese ammissibili nei periodi indicati dall'articolo 65 del regolamento (UE) n. 1303/2013. Relativamente alle spese ammissibili per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali per il periodo di programmazione 2007-2013, resta applicabile il decreto del Presidente della Repubblica 3 ottobre 2008, n. 196, e successive modificazioni.

Testo vigente dal 26 marzo 2018

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2018-02-05;22~art23 · fonte del testo