1. Ai medici incaricati ai sensi del presente Capo I spetta per ogni ora di attivita' professionale effettivamente svolta, un compenso nella misura di cui all'articolo 20, comma 1, lettera a)1. 2. Per l'attivita' svolta nei giorni festivi e nelle ore notturne dalle ore 22 alle ore 6, il compenso orario predetto e' maggiorato nella misura del 30%. Per l'attivita' svolta nelle ore notturne dei giorni festivi ai sensi di legge la maggiorazione e' del 5O%. 3. Agli stessi spettano inoltre le quote di caro-vita di cui all'articolo 20 lettera b). 4. Sui compensi anzidetti e sulle quote di caro-vita le UU.SS.LL. versano il contributo Enpam nella misura e con le modalita' di cui all'articolo 20 lettera d). 5. Ai medici di cui al presente Capo I si applicano gli articoli 16 (sostituzioni), 21 (rimborso spese di accesso), 24 (assicurazione contro i rischi derivanti dagli incarichi), 27 (esercizio del diritto di sciopero), 29 (commissione di disciplina) e 32 (riscossione quote sindacali).

Testo vigente dal 9 marzo 1992

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1992-02-14;218~art8 · fonte del testo