Art. 8 — Retribuzione di risultato
Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 2001, n. 114, a decorrere dal 1° gennaio 2009, i parametri della retribuzione di risultato, correlati alle diverse posizioni funzionali individuate nell'articolo 1 del decreto del Ministro degli affari esteri n. 1069 del 30 aprile 2008 e successive modificazioni, sono definiti come segue:
- a)Segretario Generale: 100,00; b1) Capo di Gabinetto, Vice Segretario Generale: 78,75;
- b)Capo del Cerimoniale diplomatico e rimanenti posizioni funzionali di cui all'articolo 1, lettera b del decreto del Ministro degli affari esteri n. 1069 del 30 aprile 2008: 72,90; c1) Vice Capo di Gabinetto, e rimanenti posizioni funzionali di cui all'articolo 1, lettera c1 del decreto del Ministro degli affari esteri n. 1069 del 30 aprile 2008: 52,20;
- c)Capo della segreteria di Vice Ministro, Capo di Unita': 51,70;
- d)Capo Ufficio e rimanenti posizioni funzionali di cui all'articolo 1, lettera d del decreto del Ministro degli affari esteri n. 1069 del 30 aprile 2008: 26,00; e1) Funzionario vicario di Capo Ufficio; funzionario vicario di Capo della Segreteria di Vice Ministro, di Sottosegretario di Stato, di Direzione generale, del Cerimoniale Diplomatico della Repubblica, dell'Ispettorato Generale del Ministero e degli uffici all'estero, del Servizio stampa ed informazione: 19,00;
- e)Capo sezione: 11,80;
- f)Funzionario addetto agli uffici: 9,90.
Testo vigente dal 10 dicembre 2010
