Art. 9 — Funzionari diplomatici comandati o collocati fuori ruolo nell'interesse del Ministero degli affari esteri
Qualora i funzionari diplomatici comandati o collocati fuori ruolo nell'interesse del Ministero degli affari esteri presso amministrazioni dello Stato, organi costituzionali o enti territoriali italiani, di cui all'articolo 4 del decreto del Ministro degli affari esteri 30 aprile 2008, n. 1069, percepiscano una retribuzione onnicomprensiva inferiore a quella loro spettante presso l'Amministrazione degli affari esteri, comprensiva di stipendio tabellare, retribuzione di posizione e retribuzione di risultato, ai sensi del presente decreto, la differenza verra' corrisposta a compensazione dall'Amministrazione degli affari esteri, nell'ambito delle disponibilita' del fondo di cui all'articolo 6 del presente decreto e previa valutazione congiunta con le amministrazioni, organi od enti in questione, dei risultati raggiunti nel periodo considerato. Ai fini dell'applicazione del comma 1 e della determinazione del differenziale di cui al medesimo comma, si fa riferimento ad una delle misure previste per le posizioni di cui alle lettere c), d) ed e) del comma 1 dell'articolo 1 del citato decreto 30 aprile 2008, n. 1069, individuate tramite decreto del Direttore Generale per le risorse umane e l'organizzazione sulla base degli elementi acquisiti in merito ai livelli di responsabilita' e rilevanza degli incarichi affidati. Ai fini dell'applicazione del comma 1 e della determinazione del differenziale di cui al medesimo comma, per le figure di Consigliere Diplomatico del Presidente della Repubblica e di Consigliere Diplomatico del Presidente del Consiglio dei Ministri, si fa riferimento alla misura prevista per la posizione di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 1 del citato decreto 30 aprile 2008, n. 1069. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, che si applica anche al biennio 2008 - 2009, si provvede nei limiti delle disponibilita' del fondo di cui all'articolo 6 del presente decreto.
Testo vigente dal 10 dicembre 2010
