Art. 8 — Retribuzione di risultato
Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 2001, n. 114, a decorrere dal 1° gennaio 2006, i parametri della retribuzione di risultato, ivi fissati in relazione alle diverse posizioni funzionali individuate nell'articolo 1 del decreto del Ministro degli affari esteri n. 2069 del 5 luglio 2000, e successive modificazioni, rimangono definiti dall'articolo 21, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2006, n. 107. A decorrere dal 1° gennaio 2007 la retribuzione di risultato e' ridefinita nei seguenti valori annui lordi per tredici mensilita':
- a)Segretario Generale, euro 72.322,59;
- b)Capo di Gabinetto e rimanenti posizioni funzionali di cui all'articolo 1, lettera b), del decreto n. 2069, euro 52.795,49;
- c)Vice Capo di Gabinetto e rimanenti posizioni funzionali di cui all'articolo 1, lettera c), del decreto n. 2069, euro 34.714,84;
- d)Capi degli uffici di livello dirigenziale e rimanenti posizioni funzionali di cui all'articolo 1, lettera d), del decreto n. 2069, euro 17.357,42;
- e)Funzionari di cui all'articolo 1, lettera e), del decreto n. 2069, euro 8.534,07;
- f)Funzionari addetti agli uffici, euro 7.159,94.
Testo vigente dal 28 maggio 2008
