Le misure del nuovo trattamento economico risultanti dall'applicazione degli articoli 4, 7, 8 e 9 hanno effetto, secondo la disciplina vigente, sulla tredicesima mensilita', sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sul trattamento di fine rapporto, sull'equo indennizzo, sulle ritenute assistenziali e previdenziali e relativi contributi nonche' sui contributi di riscatto.

Testo vigente dal 10 dicembre 2010

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-08-13;206~art10 · fonte del testo