Art. 10 — Effetti del nuovo trattamento economico
Le misure del nuovo trattamento economico risultanti dall'applicazione degli articoli 4, 7, 8 e 9 hanno effetto, secondo la disciplina vigente, sulla tredicesima mensilita', sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sul trattamento di fine rapporto, sull'equo indennizzo, sulle ritenute assistenziali e previdenziali e relativi contributi nonche' sui contributi di riscatto.
Testo vigente dal 10 dicembre 2010
