Art. 21 — Retribuzione di risultato
[1]Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 2001, n. 114, a decorrere dal 1° gennaio 2004, i parametri della retribuzione di risultato, ivi fissati in relazione alle diverse posizioni funzionali individuate nell'articolo 1 del decreto n. 2069 del 5 luglio 2000, e successive modificazioni, rimangono definiti come segue:
- a)Segretario generale
[2]100,00
- b)Capo di Gabinetto e rimanenti posizioni funzionali di cui all'articolo 1, lettera b), del decreto n. 2069
[3]79,77
- c)Vice Capo di Gabinetto e rimanenti posizioni funzionali di cui all'articolo 1, lettera c), del decreto n. 2069
[4]72,00
- d)Capi degli uffici di livello dirigenziale e rimanenti posizioni funzionali di cui all'articolo 1, lettera d), del decreto n. 2069
[5]41,29
- e)Funzionari di cui all'articolo 1, lettera e), del decreto n. 2069
[6]24,37
- f)Funzionari addetti agli uffici
[7]20,98 A decorrere dal 1° gennaio 2005 i parametri della retribuzione di risultato sono ridefiniti come segue:
- a)Segretario generale
[8]100
- b)Capo di Gabinetto e rimanenti posizioni funzionali di cui all'articolo 1, lettera b), del decreto n. 2069
[9]80
- c)Vice Capo di Gabinetto e rimanenti posizioni funzionali di cui all'articolo 1, lettera c), del decreto n. 2069
[10]72
- d)Capi degli uffici di livello dirigenziale e rimanenti posizioni funzionali di cui all'articolo 1, lettera d), del decreto n. 2069
[11]42
- e)Funzionari di cui all'articolo 1, lettera e), del decreto n. 2069
[12]25
- f)Funzionari addetti agli uffici
[13]21
Testo vigente dal 20 marzo 2006
