[1]Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 2001, n. 114, a decorrere dal 1° gennaio 2004, i parametri della retribuzione di risultato, ivi fissati in relazione alle diverse posizioni funzionali individuate nell'articolo 1 del decreto n. 2069 del 5 luglio 2000, e successive modificazioni, rimangono definiti come segue:

  • a)Segretario generale

[2]100,00

  • b)Capo di Gabinetto e rimanenti posizioni funzionali di cui all'articolo 1, lettera b), del decreto n. 2069

[3]79,77

  • c)Vice Capo di Gabinetto e rimanenti posizioni funzionali di cui all'articolo 1, lettera c), del decreto n. 2069

[4]72,00

  • d)Capi degli uffici di livello dirigenziale e rimanenti posizioni funzionali di cui all'articolo 1, lettera d), del decreto n. 2069

[5]41,29

  • e)Funzionari di cui all'articolo 1, lettera e), del decreto n. 2069

[6]24,37

  • f)Funzionari addetti agli uffici

[7]20,98 A decorrere dal 1° gennaio 2005 i parametri della retribuzione di risultato sono ridefiniti come segue:

  • a)Segretario generale

[8]100

  • b)Capo di Gabinetto e rimanenti posizioni funzionali di cui all'articolo 1, lettera b), del decreto n. 2069

[9]80

  • c)Vice Capo di Gabinetto e rimanenti posizioni funzionali di cui all'articolo 1, lettera c), del decreto n. 2069

[10]72

  • d)Capi degli uffici di livello dirigenziale e rimanenti posizioni funzionali di cui all'articolo 1, lettera d), del decreto n. 2069

[11]42

  • e)Funzionari di cui all'articolo 1, lettera e), del decreto n. 2069

[12]25

  • f)Funzionari addetti agli uffici

[13]21

Testo vigente dal 20 marzo 2006

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2006-01-20;107~art21 · fonte del testo