Art. 6 — Retribuzione di risultato
Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 2001, n. 114, per il biennio 2002-2003 i parametri della retribuzione di risultato ivi fissati in relazione alle diverse posizioni funzionali individuate nell'articolo 1 del decreto 5 luglio 2000, n. 2069, e successive integrazioni e modificazioni, sono ridefiniti come segue:
- a)Segretario generale: 100;
- b)Capo di gabinetto e rimanenti posizioni funzionali di cui all'articolo 1, lettera b), del decreto n. 2069 del 2000: 79,77;
- c)Vice capo di gabinetto e rimanenti posizioni funzionali di cui all'articolo 1, lettera c), del decreto n. 2069 del 2000: 72;
- d)Capi degli uffici di livello dirigenziale e rimanenti posizioni funzionali di cui all'articolo 1, lettera d), del decreto n. 2069 del 2000: 41,29;
- e)Funzionari di cui all'articolo 1, lettera e), del decreto n. 2069 del 2000: 24,37;
- f)Funzionari addetti agli uffici: 20,98.
Testo vigente dal 24 giugno 2003
