Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 2001, n. 114, per il biennio 2002-2003 i parametri della retribuzione di risultato ivi fissati in relazione alle diverse posizioni funzionali individuate nell'articolo 1 del decreto 5 luglio 2000, n. 2069, e successive integrazioni e modificazioni, sono ridefiniti come segue:

  • a)Segretario generale: 100;
  • b)Capo di gabinetto e rimanenti posizioni funzionali di cui all'articolo 1, lettera b), del decreto n. 2069 del 2000: 79,77;
  • c)Vice capo di gabinetto e rimanenti posizioni funzionali di cui all'articolo 1, lettera c), del decreto n. 2069 del 2000: 72;
  • d)Capi degli uffici di livello dirigenziale e rimanenti posizioni funzionali di cui all'articolo 1, lettera d), del decreto n. 2069 del 2000: 41,29;
  • e)Funzionari di cui all'articolo 1, lettera e), del decreto n. 2069 del 2000: 24,37;
  • f)Funzionari addetti agli uffici: 20,98.

Testo vigente dal 24 giugno 2003

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2003-05-15;144~art6 · fonte del testo