1. Qualora una domanda di permesso di esplorazione concerna, in tutto o in parte, aree marine oggetto di un precedente permesso di esplorazione o di coltivazione conferito allo stesso richiedente, che sia stato revocato o che sia stato dichiarato decaduto ovvero che il richiedente abbia ceduto, totalmente o parzialmente rinunziato, la domanda stessa viene respinta per la parte relativa a dette aree, a meno che non sia trascorso un periodo di almeno tre anni tra la data di presentazione della domanda stessa e la data di decorrenza del decreto di revoca, di decadenza, di cessione o di accettazione totale o parziale della rinunzia di cui sopra.
Testo vigente dal 15 giugno 1988
