1. Qualora una domanda di permesso di esplorazione concerna, in tutto o in parte, aree marine oggetto di un precedente permesso di esplorazione o di coltivazione conferito allo stesso richiedente, che sia stato revocato o che sia stato dichiarato decaduto ovvero che il richiedente abbia ceduto, totalmente o parzialmente rinunziato, la domanda stessa viene respinta per la parte relativa a dette aree, a meno che non sia trascorso un periodo di almeno tre anni tra la data di presentazione della domanda stessa e la data di decorrenza del decreto di revoca, di decadenza, di cessione o di accettazione totale o parziale della rinunzia di cui sopra.

Testo vigente dal 15 giugno 1988

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-03-11;200~art28 · fonte del testo