1. Con le stesse modalita' di cui all'art. 2, il permissionario puo' presentare, per validi motivi, domanda di modifica del permesso di esplorazione, purche' la modifica non comporti un ampliamento dell'area del permesso nel corso della sua vigenza o un suo sconfinamento al di fuori del perimetro stabilito con decreto di rilascio o di proroga del permesso stesso. 2. La domanda deve contenere gli elementi caratteristici del permesso di cui si chiede la modifica e deve essere corredata da una relazione contenente la descrizione dettagliata della modifica richiesta e tutte le informazioni necessarie per dimostrare la validita' dei motivi per i quali viene proposta tale modifica, nonche' dalla integrazione della relazione di impatto ambientale derivante dalla modifica delle attivita' permesse. 3. Nel caso in cui la modifica riguardi il programma tecnico-finanziario dei lavori approvato con l'originario decreto di rilascio o di proroga del permesso, ovvero la riduzione dell'area di permesso stesso, il richiedente deve altresi' presentare una dettagliata relazione sui lavori gia' svolti, sulle spese sostenute e sui risultati raggiunti. 4. Nel caso in cui la modifica riguardi la riduzione dell'area del permesso, devono essere anche fornite, con gli opportuni adeguamenti, le indicazioni di cui al punto e) dell'art. 4 e la documentazione di cui alle lettere b) e c) dell'art. 5.

Testo vigente dal 15 giugno 1988

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-03-11;200~art15 · fonte del testo