1. La convenzione entrera' in vigore quattro mesi dopo che sette Stati saranno divenuti Parti contraenti alla convenzione, in conformita' alle disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo 9. 2. Successivamente, la convenzione entrera' in vigore, per ognuna delle Parti contraenti, quattro mesi dopo la data della sua firma, senza riserva di ratifica, o dal deposito del suo strumento di ratifica o di adesione.

Testo vigente dal 15 maggio 1987

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-02-11;184~art10 · fonte del testo