1. Il presente protocollo entrera' in vigore il primo giorno del quarto mese successivo alla data in cui due terzi degli Stati che sono Parti contraenti alla convenzione, alla data in cui il presente protocollo e' aperto alla firma, l'abbiano firmato senza riserva di ratifica, accettazione o approvazione, o l'abbiano ratificato, accettato o approvato o vi abbiano aderito. 2. Nei confronti di ciascun Stato che divenga Parte contraente del presente protocollo, dopo la data della sua entrata in vigore secondo le modalita' illustrate ai paragrafi 1 e 2 dell'articolo 5 summenzionato, il protocollo entrera' in vigore alla data della sua firma senza riserve di ratifica, di accettazione o di approvazione, o alla data della sua ratifica, accettazione approvazione o adesione. 3. Nei confronti di ciascuno Stato che divenga Parte contraente al presente protocollo, secondo le modalita' illustrate ai paragrafi 1 e 2 del precedente art. 5, durante il periodo che va dall'apertura alla firma del presente protocollo fino alla sua entrata in vigore, il presente protocollo avra' effetto alla data stabilito dal paragrafo 1 precedente.

Testo vigente dal 15 maggio 1987

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-02-11;184~protocollo-art6 · fonte del testo