Art. 31 — Pubblicità
L'informazione al pubblico relativa agli obblighi e alle modalita' per la raccolta dei dati e' effettuata da ciascun Comune mediante affissione di apposito manifesto ufficiale fornito dall'ISTAT. Il manifesto ufficiale, di cui comma 1, e gli altri eventuali mezzi di informazione e pubblicita' forniti dall'ISTAT sono esenti dall'imposta di pubblicita' e dai diritti di affissione, ai sensi degli articoli 17, comma 1, lettere g) ed i), e 21, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507. L'ISTAT promuove, nelle forme ritenute piu' efficaci, iniziative di comunicazione integrata volte a garantire il coinvolgimento e la sensibilizzazione dei rispondenti, nonche' l'utilizzazione da parte della collettivita' dei dati pubblicati. Gli organi censuari promuovono, anche tramite i propri uffici di relazione con il pubblico, idonee iniziative a livello territoriale, dandone preventiva informazione all'ISTAT al fine di assicurare il necessario coordinamento con le attivita' di cui al comma 1.
Testo vigente dal 13 settembre 2010
