Le operazioni di censimento sono disciplinate dal Piano generale di censimento, dai piani regionali e dalle circolari emanate dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322. Il calendario delle operazioni censuarie e' stabilito dall'ISTAT nel Piano generale di censimento. Il calendario della raccolta dei dati e' comunicato dall'ISTAT o dagli altri organi di censimento alle unita' di rilevazione, nonche' reso noto al pubblico secondo le forme di pubblicita' previste dall'articolo 31.

Testo vigente dal 13 settembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-07-23;154~art16 · fonte del testo