Art. 16 — Criteri generali
Le operazioni di censimento sono disciplinate dal Piano generale di censimento, dai piani regionali e dalle circolari emanate dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322. Il calendario delle operazioni censuarie e' stabilito dall'ISTAT nel Piano generale di censimento. Il calendario della raccolta dei dati e' comunicato dall'ISTAT o dagli altri organi di censimento alle unita' di rilevazione, nonche' reso noto al pubblico secondo le forme di pubblicita' previste dall'articolo 31.
Testo vigente dal 13 settembre 2010
