Le informazioni oggetto del censimento sono raccolte mediante apposito questionario predisposto e fornito dall'ISTAT agli organi di censimento insieme a modelli ausiliari e altri stampati necessari per la rilevazione. Per la raccolta dei dati e' fatto divieto di utilizzare questionari, modelli e stampati diversi da quelli forniti dall'ISTAT. Le aziende agricole e zootecniche sono rilevate presso la residenza o il domicilio del conduttore nel caso di persona fisica o presso la sede legale del conduttore nel caso di persona giuridica, mediante intervista diretta o compilazione del questionario elettronico da parte del conduttore; Le unita' di rilevazione di cui all'articolo 3 sono individuate in base ad una lista precensuaria predisposta dall'ISTAT utilizzando le informazioni contenute nel Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), con particolare riferimento al sistema integrato di gestione e controllo, e negli archivi amministrativi delle pubbliche amministrazioni che contengono dati utili allo scopo.

Testo vigente dal 13 settembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-07-23;154~art5 · fonte del testo