Art. 8 — Pubblicità del censimento
L'ISTAT svolge opera informativa e divulgativa sulle finalita' e sulle modalita' di attuazione del censimento, avvalendosi, in tale attivita', anche degli uffici di statistica del Sistema statistico nazionale. Le amministrazioni e gli enti che intendessero svolgere in sede locale opera informativa e divulgativa sulle finalita' del censimento e sulla sua importanza, assumendone il relativo onere finanziario, ne informano preventivamente l'ISTAT al fine del necessario coordinamento. Il manifesto ufficiale e gli altri eventuali mezzi di informazione e propaganda, affissi a cura dei comuni, forniti dall'ISTAT sono esenti dall'imposta di pubblicita' e dai diritti di affissione, ai sensi degli articoli 17, comma l, lettera g), e 21, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507.
Testo vigente dal 6 febbraio 1998
