Art. 27 — Obbligo di risposta
E' fatto obbligo alle unita' di rilevazione di cui all'articolo 3 di fornire tutti i dati loro richiesti mediante il questionario di rilevazione. La mancata fornitura dei dati, da accertarsi da parte dei competenti Uffici di censimento con le modalita' di cui agli articoli 7 e 11 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 11 del medesimo decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322. Le unita' di rilevazione di cui all'articolo 3 che non siano state interpellate per la compilazione del questionario entro i termini di raccolta dei dati stabiliti dall'ISTAT, secondo il calendario delle operazioni di cui all'articolo 16, comma 2, e resi noti al pubblico con le modalita' di cui all'articolo 31, comma 1, devono darne comunicazione entro cinque giorni dalla scadenza dei termini suddetti all'Ufficio di censimento competente per territorio, il quale provvede tempestivamente a censire le relative aziende agricole e zootecniche.
Testo vigente dal 13 settembre 2010
