Art. 30 — Diffusione dei dati
Al fine di diffondere l'informazione statistica ufficiale sulla struttura economica e occupazionale del sistema agricolo e zootecnico del Paese con un dettaglio territoriale idoneo a soddisfare le esigenze informative che sono alla base della rilevazione censuaria, l'ISTAT rende disponibili i dati del 6° Censimento generale dell'agricoltura relativi alla consistenza delle aziende agricole e alle caratteristiche di cui all'articolo 4, comma 4, anche in forma disaggregata, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali a scopi statistici e di ricerca scientifica effettuati nell'ambito del Sistema statistico nazionale. Le Regioni e le Province autonome che adottano il modello organizzativo ad alta partecipazione e che effettuano la registrazione dei dati a cura dell'Ufficio regionale di censimento o degli Uffici territoriali di censimento o degli Uffici comunali di censimento sono autorizzate a diffondere i dati provvisori, secondo modalita' e tempi concordati con l'ISTAT, in conformita' al piano di diffusione dei dati provvisori stabilito dal medesimo istituto.
Testo vigente dal 13 settembre 2010
