Art. 15 — Obbligo di risposta
La notifica al pubblico degli obblighi e delle modalita' per la raccolta dei dati viene effettuata da ciascun comune mediante apposito manifesto ufficiale fornito dall'ISTAT. E' fatto obbligo al legale rappresentante delle unita' da rilevare, al conduttore delle aziende agricole o chi per esso, di fornire tutti i dati e le notizie richieste con il modello di rilevazione. A coloro che non forniscono le notizie richieste, ovvero le forniscono scientemente errate o incomplete, vengono applicate le sanzioni amministrative di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, con il procedimento ivi previsto. Qualora i conduttori non risiedano nel comune di censimento e nello stesso comune non vi siano altre persone in grado di fornire i dati, il competente ufficio di censimento rileva i dati secondo le modalita' che saranno stabilite dall'ISTAT mediante apposite circolari. I conduttori di aziende agricole, forestali e zootecniche, i quali non siano stati interpellati per la compilazione del questionario entro i termini di raccolta dei dati stabiliti dall'ISTAT, secondo il calendario di cui all'articolo 7, comma 2, e notificati al pubblico con le modalita' del comma 1, devono darne comunicazione entro cinque giorni dalla scadenza dei termini suddetti all'ufficio di censimento comunale, il quale provvede tempestivamente a censire le relative aziende.
Testo vigente dal 18 luglio 2000
