Art. 127 — Iscrizione nel registro nazionale

Le domande per l'iscrizione nel registro nazionale delle imprese di cui all'articolo 44 del codice, devono essere presentate al Ministero della difesa - ((Direzione nazionale degli armamenti)) - Ufficio registro nazionale delle imprese e consorzi di imprese operanti nel settore dei materiali d'armamento. Nelle domande devono essere indicati:

  • a)la ditta, se impresa individuale, la ragione o denominazione sociale, se impresa collettiva;
  • b)il nome del titolare o dei legali rappresentanti;
  • c)la sede legale;
  • d)il tipo di attivita' esercitate, suddivise e precisate secondo le funzioni per le quali l'iscrizione puo' essere accettata ai sensi dell'articolo 44 del codice;
  • e)l'elenco dei proprietari delle imprese, dei soci e degli azionisti, solo se gli stessi siano proprietari di azioni in numero non inferiore all'1% del capitale sociale. Le domande devono contenere:
  • a)l'impegno a comunicare tempestivamente ogni variazione relativa alla proprieta', al titolare e ai legali rappresentanti o all'oggetto sociale, al trasferimento della sede, all'istituzione di nuove sedi, alla trasformazione o all'estinzione dell'impresa o del consorzio di imprese;
  • b)le dichiarazioni, sostitutive della certificazione, che:
  • 1)il titolare o i legali rappresentanti, i proprietari delle imprese, i soci e gli azionisti, solo se gli stessi siano proprietari di azioni in numero non inferiore all'1% del capitale sociale, non si trovano nelle condizioni di non iscrivibilita' stabilite dalla legge 19 marzo 1990, n. 55.
  • 2)il titolare o i legali rappresentanti, i proprietari delle imprese, i soci e gli azionisti, solo se gli stessi siano proprietari di azioni in numero non inferiore all'1% del capitale sociale, non sono stati definitivamente riconosciuti come appartenenti o appartenuti ad associazioni segrete, ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 gennaio 1982, n. 17;
  • 3)il titolare o i legali rappresentanti, i proprietari delle imprese, i soci e gli azionisti, solo se gli stessi siano proprietari di azioni in numero non inferiore all'1% del capitale sociale, non sono stati condannati con sentenza passata in giudicato per i reati di commercio illegale di armamento;
  • 4)nessuna delle persone investite dagli incarichi di presidente, vice presidente, amministratore delegato, amministratore unico, consigliere d'amministrazione, direttore generale, consulente versi nella situazione di incompatibilita' prevista dall'articolo 22 della legge 9 luglio 1990, n. 185.

Testo vigente dal 24 luglio 2024

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 24 luglio 2024

Confronto con la versione in vigore dal 28 aprile 2012 al 24 luglio 2024. 4 parole tolte, 4 parole aggiunte.

Le domande per l'iscrizione nel registro nazionale delle imprese di cui all'articolo 44 del codice, devono essere presentate al Ministero della difesa - tolto: Segretariato generale della difesa aggiunto: Direzione nazionale degli armamenti - Ufficio registro nazionale delle imprese e consorzi di imprese operanti nel settore dei materiali d'armamento. Nelle domande devono essere indicati:

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90~art127 · fonte del testo