Per ottenere il marchio di identificazione, i fabbricanti, gli importatori ed i venditori di metalli preziosi ne fanno richiesta nella domanda prevista dall'articolo 14, comma 2, unendo alla medesima la quietanza di versamento del diritto di saggio e marchio di L. 125.000 se trattasi di aziende artigiane iscritte all'albo delle imprese artigiane o di laboratori annessi ad aziende commerciali e di L. 500.000 se trattasi di aziende industriali. Il diritto e' raddoppiato per quelle aziende industriali che impiegano oltre cento dipendenti. La concessione del marchio e' soggetta a rinnovazione annuale previo pagamento di un diritto di importo pari alla meta' di quelli indicati nel comma 1, da versarsi entro il mese di gennaio di ogni anno alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura che di seguito e' denominata camera di commercio. Nei confronti degli inadempienti si applichera' l'indennita' di mora pari ad un dodicesimo del diritto annuale per ogni mese o frazione di mese di ritardo nel pagamento del diritto. Qualora il pagamento non venga effettuato entro l'anno la camera di commercio provvede al ritiro del marchio di identificazione ed alla cancellazione dal registro di cui all'articolo 14, comma 1, dandone comunicazione al questore, affinche' sia provveduto al ritiro della licenza di pubblica sicurezza.

Testo vigente dal 3 agosto 1999

Corte di cassazione

1 massima che riguarda l’art. 7, dalle Rassegne del Massimario.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-05-22;251~art7 · fonte del testo