Art. 4 — Importo aggiuntivo pensionabile
[1]A decorrere dal 1 gennaio 2001 l'importo aggiuntivo pensionabile di cui all'articolo 4, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1996, n. 360, nelle misure derivanti dall'articolo 9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 255, assorbe gli importi mensili lordi dell'assegno pensionabile di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394, che viene contestualmente soppresso. L'importo aggiuntivo pensionabile e' rideterminato nelle seguenti misure mensili lorde:
[2]Lire
[3]- livello V.................................
[4].186.000 livello VI................................
[5].193.500 livello VI-bis............................
[6].201.000 livello VII...............................
[7].208.000 livello VII-bis...........................
[8].216.000 livello VIII..............................
[9].224.000 livello IX................................
[10].241.000 A decorrere dal 1 gennaio 2001, gli importi di cui al comma 1 sono aumentati delle seguenti misure mensili lorde:
[11]Lire livello V.................................
[12]...78.000 livello VI................................
[13]...81.500 livello VI-bis............................
[14]...84.000 livello VII...............................
[15]...87.000 livello VII-bis...........................
[16]...89.000 livello VIII..............................
[17]...94.000 livello IX................................
[18]...94.000 I valori mensili dell'importo aggiuntivo pensionabile, a regime, derivanti dall'applicazione dei commi precedenti, sono:
[19]Lire -
[20]Lire livello V.................................
[21]..264.000 livello VI................................
[22]..275.000 livello VI-bis............................
[23]..285.000 livello VII...............................
[24].295.000 livello VII-bis...........................
[25]..305.000 livello VIII..............................
[26]..318.000 livello IX................................
[27]..335.000 L'importo aggiuntivo pensionabile e' corrisposto per tredici mensilita' ed e' valutabile anche agli effetti della determinazione dell'equo indennizzo e dell'assegno alimentare. 4((5))
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.P.R. 13 giugno 2002, n. 163
4con decorrenza dal 1 gennaio 2002
Il D.P.R. 13 giugno 2002, n. 163 ha disposto (con l'art. 10, comma 1) che "1. A decorrere dal 1 gennaio 2002 l'importo aggiuntivo pensionabile di cui al presente articolo 4, compete nelle seguenti misure mensili lorde: Grado Euro Tenente Colonnello... 173,01 Maggiore... 173,01 Capitano... 164,23 Tenente... 164,23 Sottotenente... 157,52 1° Maresciallo... 157,52 Maresciallo Capo... 152,36 Maresciallo Ordinario... 147,19 Maresciallo... 142,03 Sergente Maggiore Capo... 147,19 Sergente Maggiore... 142,03 Sergente... 142,03 Caporal Maggiore Capo Scelto . 136,35 Caporal Maggiore Capo... 136,35 Caporal Maggiore Scelto... 136,35 1° Caporal Maggiore... 136,35 Sottotenente CPL... 142,03 2. A decorrere dal 1 gennaio 2003, gli importi di cui al comma 1 sono incrementati delle seguenti misure mensili lorde: Grado Euro Tenente Colonnello... 20,99 Maggiore... 20,99 Capitano... 27,77 Tenente... 25,77 Sottotenente... 24,48 1° Maresciallo... 29,48 Maresciallo Capo... 30,64 Maresciallo Ordinario... 31,81 Maresciallo... 32,97 Sergente Maggiore Capo... 29,81 Sergente Maggiore... 31,97 Sergente... 28,97 Caporal Maggiore Capo Scelto . 32,65 Caporal Maggiore Capo... 31,65 Caporal Maggiore Scelto... 30,65 1° Caporal Maggiore... 29,65 Sottotenente CPL... 32,97 3. A decorrere dal 1 luglio 2002 e fino al 31 dicembre 2002, gli importi di cui al comma 1 sono aumentati delle seguenti misure mensili lorde: Grado Euro Tenente Colonnello... 19,00 Maggiore... 19,00 Capitano... 22,00 Tenente... 22,00 Sottotenente... 22,00 1° Maresciallo... 23,00 Maresciallo Capo... 23,00 Maresciallo Ordinario... 23,00 Maresciallo... 23,00 Sergente Maggiore Capo... 25,00 Sergente Maggiore... 25,00 Sergente... 25,00 Caporal Maggiore Capo Scelto . 25,00 Caporal Maggiore Capo... 25,00 Caporal Maggiore Scelto... 25,00 1° Caporal Maggiore... 25,00 Sottotenente CPL... 23,00 4. I valori mensili lordi dell'importo aggiuntivo pensionabile, a regime, derivanti dall'applicazione del comma 2 sono: Grado Euro Tenente Colonnello............. .. 194,00 Maggiore....................... ...194,00 Capitano...................... ...192,00 Tenente....................... ...190,00 Sottotenente................... ...182,00 1° Maresciallo................ ...187,00 Maresciallo Capo............. ...183,00 Maresciallo Ordinario......... ...179,00 Maresciallo.................... ...175,00 Sergente Maggiore Capo.......... .. 177,00 Sergente Maggiore.............. ..174,00 Sergente....................... ...171,00 Caporal Maggiore Capo Scelto.. ...169,00 Caporal Maggiore Capo......... ...168,00 Caporal Maggiore Scelto....... ...167,00 1° Caporal Maggiore............. ...166,00 Sottotenente CPL................ . 175,00" AGGIORNAMENTO (5) Il D.P.R. 20 novembre 2003, n. 349 nel modificare l'art. 10 del D.P.R. 13 giugno 2002, n. 163 ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che "A decorrere dal 1° gennaio 2003, l'importo aggiuntivo pensionabile di cui all'articolo 10, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163, e' rideterminato per il personale sottoindicato, nelle seguenti misure mensili lorde: Grado Euro Caporal maggiore capo scelto 171 Caporal maggiore capo 171 Caporal maggiore scelto 170"
Testo vigente dal 8 gennaio 2004
