[1]A decorrere dal 1 gennaio 2002 l'importo aggiuntivo pensionabile di cui all'articolo 4 del biennio economico Forze armate 2000-2001 compete nelle seguenti misure mensili lorde:

[2]Grado

[3]Euro

[4]Tenente Colonnello...

[5]173,01

[6]Maggiore...

[7]173,01

[8]Capitano...

[9]164,23

[10]Tenente...

[11]164,23

[12]Sottotenente...

[13]157,52

[14]1° Maresciallo...

[15]157,52

[16]Maresciallo Capo...

[17]152,36

[18]Maresciallo Ordinario...

[19]147,19

[20]Maresciallo...

[21]142,03

[22]Sergente Maggiore Capo...

[23]147,19

[24]Sergente Maggiore...

[25]142,03

[26]Sergente...

[27]142,03

[28]Caporal Maggiore Capo Scelto...

[29]136,35

[30]Caporal Maggiore Capo...

[31]136,35

[32]Caporal Maggiore Scelto...

[33]136,35

[34]1° Caporal Maggiore...

[35]136,35

[36]Sottotenente CPL...

[37]142,03 A decorrere dal 1 gennaio 2003, gli importi di cui al comma 1 sono incrementati delle seguenti misure mensili lorde:

[38]Grado

[39]Euro

[40]Tenente Colonnello...

[41]20,99

[42]Maggiore...

[43]20,99

[44]Capitano...

[45]27,77

[46]Tenente...

[47]25,77

[48]Sottotenente...

[49]24,48

[50]1° Maresciallo...

[51]29,48

[52]Maresciallo Capo...

[53]30,64

[54]Maresciallo Ordinario...

[55]31,81

[56]Maresciallo...

[57]32,97

[58]Sergente Maggiore Capo...

[59]29,81

[60]Sergente Maggiore...

[61]31,97

[62]Sergente...

[63]28,97

[64]Caporal Maggiore Capo Scelto...

[65]32,65

[66]Caporal Maggiore Capo...

[67]31,65

[68]Caporal Maggiore Scelto...

[69]30,65

[70]1° Caporal Maggiore...

[71]29,65

[72]Sottotenente CPL...

[73]32,97 A decorrere dal 1 luglio 2002 e fino al 31 dicembre 2002, gli importi di cui al comma 1 sono aumentati delle seguenti misure mensili lorde:

[74]Grado

[75]Euro

[76]Tenente Colonnello...

[77]19,00

[78]Maggiore...

[79]19,00

[80]Capitano...

[81]22,00

[82]Tenente...

[83]22,00

[84]Sottotenente...

[85]22,00

[86]1° Maresciallo...

[87]23,00

[88]Maresciallo Capo...

[89]23,00

[90]Maresciallo Ordinario...

[91]23,00

[92]Maresciallo...

[93]23,00

[94]Sergente Maggiore Capo...

[95]25,00

[96]Sergente Maggiore...

[97]25,00

[98]Sergente...

[99]25,00

[100]Caporal Maggiore Capo Scelto...

[101]25,00

[102]Caporal Maggiore Capo...

[103]25,00

[104]Caporal Maggiore Scelto...

[105]25,00

[106]1° Caporal Maggiore...

[107]25,00

[108]Sottotenente CPL...

[109]23,00 I valori mensili lordi dell'importo aggiuntivo pensionabile, a regime, derivanti dall'applicazione del comma 2 sono:

[110]Grado

[111]Euro

[112]Tenente Colonnello...

[113]194,00

[114]Maggiore...

[115]194,00

[116]Capitano...

[117]192,00

[118]Tenente...

[119]190,00

[120]Sottotenente...

[121]182,00

[122]1° Maresciallo...

[123]187,00

[124]Maresciallo Capo...

[125]183,00

[126]Maresciallo Ordinario...

[127]179,00

[128]Maresciallo...

[129]175,00

[130]Sergente Maggiore Capo...

[131]177,00

[132]Sergente Maggiore...

[133]174,00

[134]Sergente...

[135]171,00

[136]Caporal Maggiore Capo Scelto...

[137]169,00

[138]Caporal Maggiore Capo...

[139]168,00

[140]Caporal Maggiore Scelto...

[141]167,00

[142]1° Caporal Maggiore...

[143]166,00

[144]Sottotenente CPL...

[145]175,00

[146]1 2 3 L'importo aggiuntivo pensionabile e' corrisposto per tredici mensilita' ed e' valutabile anche agli effetti della determinazione dell'equo indennizzo e dell'assegno alimentare.

Gli interventi su questo articolo(3)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.P.R. 20 novembre 2003, n. 349

1

con decorrenza dal 1 gennaio 2003

Il D.P.R. 20 novembre 2003, n. 349 ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che "A decorrere dal 1° gennaio 2003, l'importo aggiuntivo pensionabile di cui all'articolo 10, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163, e' rideterminato per il personale sottoindicato, nelle seguenti misure mensili lorde: Grado Euro Caporal maggiore capo scelto 171 Caporal maggiore capo 171 Caporal maggiore scelto 170"

D.P.R. 5 novembre 2004, n. 302

2

Il D.P.R. 5 novembre 2004, n. 302 ha disposto che (con l'art. 4, comma 1) che le misure dell'importo aggiuntivo pensionabile di cui all'articolo 10, comma 4, del presente decreto, sono incrementate dei seguenti importi mensili lordi: " Gradi Incrementi dal 1 gennaio 2004 Euro Ulteriori incrementi dal 1 gennaio 2005 Euro Tenente Colonnello 32,50 10,00 Maggiore 32,50 10,00 Capitano 32,50 10,00 Tenente 32,50 10,00 Sottotenente 32,50 10,00 1° Maresciallo 32,50 10,00 Maresciallo Capo 31,00 10,00 Maresciallo Ordinario 31,00 10,00 Maresciallo 31,00 10,00 Sergente Maggiore Capo 31,00 10,00 Sergente Maggiore 30,00 10,00 Sergente 30,00 10,00 Caporal Maggiore Capo Scelto 30,00 10,00 Caporal Maggiore Capo 29,00 10,00 Caporal Maggiore Scelto 29,00 10,00 1° Caporal Maggiore 28,00 10,00 Sottotenente CPL 31,00 10,00" Ha inoltre disposto (con l'art. 4, comma 2) che "Le misure mensili dell'importo aggiuntivo pensionabile di cui all'articolo 10, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163, come incrementate ai sensi del comma 1, sono rideterminate nei seguenti importi mensili lordi: Gradi Dal 1 gennaio 2004 Euro Dal 1 gennaio 2005 Euro Tenente Colonnello 226,50 236,50 Maggiore 226,50 236,50 Capitano 224,50 234,50 Tenente 222,50 232,50 Sottotenente 214,50 224,50 1° Maresciallo 219,50 229,50 Maresciallo Capo 214,00 224,00 Maresciallo Ordinario 210,00 220,00 Maresciallo 206,00 216,00 Sergente Maggiore Capo 208,00 218,00 Sergente Maggiore 204,00 214,00 Sergente 201,00 211,00 Caporal Maggiore Capo Scelto 201,00 211,00 Caporal Maggiore Capo 200,00 210,00 Caporal Maggiore Scelto 199,00 209,00 1° Caporal Maggiore 194,00 204,00 Sottotenente CPL 206,00 216,00"

D.P.R. 28 aprile 2006, n. 221

3

Il D.P.R. 28 aprile 2006, n. 221, nel modificare l'art. 4, comma 2 del D.P.R. 5 novembre 2004, n. 302, ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Le misure dell'importo aggiuntivo pensionabile di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n. 302, sono incrementate, alle decorrenze sotto indicate, dei seguenti importi mensili lordi: Gradi Ulteriore incremento Incremento dal 1° gennaio 2005 (euro) dal 1° novembre 2005 (euro) Tenente colonnello 12,30 4,70 Maggiore 12,30 4,70 Capitano 12,20 4,70 Tenente 12,10 4,60 Sottotenente s.p.e. 11,70 4,50 1° Maresciallo 11,90 4,60 Maresciallo capo 11,60 4,50 Maresciallo ordinario 11,40 4,40 Maresciallo 11,20 4,40 Sergente maggiore capo 11,30 4,40 Sergente maggiore 11,10 4,30 Sergente 11,00 4,20 Caporal maggiore capo scelto 11,00 4,20 Caporal maggiore capo 10,90 5,30 Caporal maggiore scelto 10,90 5,60 1° Caporal maggiore 10,60 4,10 Sottotenente CPL 11,20 4,40" Ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 2) che "Le misure dell'importo aggiuntivo pensionabile di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n. 302, come incrementate ai sensi del comma 1, sono rideterminate nei seguenti importi mensili lordi: Gradi Misure mensili dal 1° gennaio 2005 (euro) Misure mensili dal 1° novembre 2005 (euro) Tenente colonnello 248,80 253,50 Maggiore 248,80 253,50 Capitano 246,70 251,40 Tenente 244,60 249,20 Sottotenente s.p.e. 236,20 240,70 1° Maresciallo 241,40 246,00 Maresciallo capo 235,60 240,10 Maresciallo ordinario 231,40 235,80 Maresciallo 227,20 231,60 Sergente maggiore capo 229,30 233,70 Sergente maggiore 225,10 229,40 Sergente 222,00 226,20 Caporal maggiore capo scelto 222,00 226,20 Caporal maggiore capo 220,90 226,20 Caporal maggiore scelto 219,90 225,50 1° caporal maggiore 214,60 218,70 Sottotenente CPL 227,20 231,60"

Testo vigente dal 13 luglio 2006

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 13 luglio 2006

Confronto con la versione in vigore dal 5 gennaio 2005 al 13 luglio 2006.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.P.R. 28 aprile 2006, n. 221

    Il D.P.R. 28 aprile 2006, n. 221, nel modificare l'art. 4, comma 2 del D.P.R. 5 novembre 2004, n. 302, ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Le misure dell'importo aggiuntivo pensionabile di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n. 302, sono incrementate, alle decorrenze sotto indicate, dei seguenti importi mensili lordi: Gradi Ulteriore incremento Incremento dal 1° gennaio 2005 (euro) dal 1° novembre 2005 (euro) Tenente colonnello 12,30 4,70 Maggiore 12,30 4,70 Capitano 12,20 4,70 Tenente 12,10 4,60 Sottotenente s.p.e. 11,70 4,50 1° Maresciallo 11,90 4,60 Maresciallo capo 11,60 4,50 Maresciallo ordinario 11,40 4,40 Maresciallo 11,20 4,40 Sergente maggiore capo 11,30 4,40 Sergente maggiore 11,10 4,30 Sergente 11,00 4,20 Caporal maggiore capo scelto 11,00 4,20 Caporal maggiore capo 10,90 5,30 Caporal maggiore scelto 10,90 5,60 1° Caporal maggiore 10,60 4,10 Sottotenente CPL 11,20 4,40" Ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 2) che "Le misure dell'importo aggiuntivo pensionabile di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n. 302, come incrementate ai sensi del comma 1, sono rideterminate nei seguenti importi mensili lordi: Gradi Misure mensili dal 1° gennaio 2005 (euro) Misure mensili dal 1° novembre 2005 (euro) Tenente colonnello 248,80 253,50 Maggiore 248,80 253,50 Capitano 246,70 251,40 Tenente 244,60 249,20 Sottotenente s.p.e. 236,20 240,70 1° Maresciallo 241,40 246,00 Maresciallo capo 235,60 240,10 Maresciallo ordinario 231,40 235,80 Maresciallo 227,20 231,60 Sergente maggiore capo 229,30 233,70 Sergente maggiore 225,10 229,40 Sergente 222,00 226,20 Caporal maggiore capo scelto 222,00 226,20 Caporal maggiore capo 220,90 226,20 Caporal maggiore scelto 219,90 225,50 1° caporal maggiore 214,60 218,70 Sottotenente CPL 227,20 231,60"

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2002-06-13;163~art10 · fonte del testo