Art. 4 — Assegno pensionabile
[1]In relazione alla peculiarita' organizzativa e funzionale conseguente al nuovo orario di lavoro fissato nei termini previsti nei commi 1, 2 e 3, dell'art. 10, al personale di cui al comma 1 dell'art. 1 compete, con decorrenza dal 31 dicembre 1995, un assegno pensionabile mensile lordo nei seguenti importi:
[2]Livello V L. 129.000 " VI " 136.000 " VI-bis " 143.000 " VII " 149.000 " VII-bis " 156.000 " VIII " 163.000 " IX " 178.000 L'assegno pensionabile di cui al comma 1 va corrisposto anche sulla tredicesima mensilita' ed e' valutabile agli effetti della determinazione dell'equo indennizzo e dell'assegno alimentare.
Testo vigente dal 22 settembre 1995
