Art. 4 — Importo aggiuntivo pensionabile
[1]A decorrere dal 1° gennaio 2024, le misure dell'importo aggiuntivo pensionabile di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 2022, n. 56, sono incrementate e rideterminate nei seguenti importi mensili lordi:
[2]Parte di provvedimento in formato grafico
Testo vigente dal 18 aprile 2025
