Art. 6 — Importo aggiuntivo pensionabile
[1]A decorrere dal 1° gennaio 2003, l'importo aggiuntivo pensionabile di cui all'articolo 10, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163, e' rideterminato per il personale sottoindicato, nelle seguenti misure mensili lorde:
[2]Grado
[3]Euro
[4]Caporal maggiore capo scelto
[5]171
[6]Caporal maggiore capo
[7]171
[8]Caporal maggiore scelto
[9]170
Testo vigente dal 24 dicembre 2003
