I prodotti di cui all'articolo 1, comma 1, comprendono:

  • a)alimenti a base di cereali suddivisi in quattro categorie:
  • 1)cereali semplici ricostituiti o da ricostituire con latte o altro liquido nutritivo appropriato;
  • 2)cereali con aggiunta di un alimento ricco di proteine, ricostituiti o da ricostituire con acqua o altri liquidi non contenenti proteine;
  • 3)pastina da utilizzare dopo cottura in acqua bollente o in altro liquido adatto;
  • 4)biscotti e fette biscottate da utilizzare anche dopo essere stati sbriciolati ed uniti ad acqua, latte o altri liquidi adatti;
  • b)alimenti per lattanti e bambini, diversi dagli alimenti a base di cereali.

Testo vigente dal 12 maggio 1999

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1999-04-07;128~art2 · fonte del testo