Art. 2
I prodotti di cui all'articolo 1, comma 1, comprendono:
- a)alimenti a base di cereali suddivisi in quattro categorie:
- 1)cereali semplici ricostituiti o da ricostituire con latte o altro liquido nutritivo appropriato;
- 2)cereali con aggiunta di un alimento ricco di proteine, ricostituiti o da ricostituire con acqua o altri liquidi non contenenti proteine;
- 3)pastina da utilizzare dopo cottura in acqua bollente o in altro liquido adatto;
- 4)biscotti e fette biscottate da utilizzare anche dopo essere stati sbriciolati ed uniti ad acqua, latte o altri liquidi adatti;
- b)alimenti per lattanti e bambini, diversi dagli alimenti a base di cereali.
Testo vigente dal 12 maggio 1999
