Art. 4
Gli alimenti di cui all'articolo 2, comma 1, Iettera a), devono essere conformi ai criteri di composizione fissati negli allegati I e VI.' Gli alimenti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), devono essere conformi ai criteri di composizione fissati negli allegati II e VI.
Testo vigente dal 12 maggio 1999
