L'etichettatura dei prodotti di cui all'articolo 2, comma 1, puo' contenere le seguenti indicazioni:

  • a)il tenore medio degli elementi nutritivi indicati nell'allegato IV,espresso in forma numerica per 100g o 100 ml di prodotto commercializzato e, ove necessario, di quantita' specificata di prodotto pronto per il consumo, qualora tale indicazione non rientra nella disposizione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera d);
  • b)informazioni sulle vitamine e i minerali di cui all'allegato V, espresse come percentuale dei valori di riferimento ivi indicati per 100g o per 100 ml di prodotto commercializzato e, ove necessario, di quantita' specificata di prodotto pronto per il consumo, qualora le quantita' presenti nel prodotto siano uguali al 15 per cento del valore di riferimento.

Testo vigente dal 12 maggio 1999

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1999-04-07;128~art8 · fonte del testo