Art. 7
Oltre a quanto previsto dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, l'etichettatura dei prodotti di cui all'articolo 2, comma 1, deve contenere le seguenti indicazioni:
- a)l'eta' a partire.dalla quale il prodotto puo' essere utilizzato, tenendo conto della composizione, della presentazione e di altre.caratteristiche particolari del.prodotto. In nessun caso l'eta' indicata puo' essere inferiore a quattro mesi. 1 prodotti raccomandati a partire dall'eta' di quattro mesi devono recare la dicitura che sono indicati a partire da tale eta',salvo diverso parere del medico pediatra;
- b)la presenza o assenza del glutine, se il prodotto e' indicato a partire da un'eta' inferiore ai sei mesi;
- c)il valore energetico, espresso in kJ e in kcal, nonche' il tenore di proteine, carboidrati e grassi, espresso in forma numerica per 100g o 100ml di prodotto commercializzato e, se del caso, per quantita' specificata del prodotto pronto per il consumo;
- d)il tenore medio di ciascun minerale e ciascuna vitamina per cui e' fissato un limite specifico negli allegati I e II, espresso in forma numerica per 100g o 100ml di prodotto commercializzato e, se del caso. per quantita' specificata del prodotto pronto per il consumo;
- e)ove nccessario le istruzioni per un'appropriata preparazione del prodotto con Iindicazione dell'importanza di seguire le istruzioni.
Testo vigente dal 12 maggio 1999
