Oltre a quanto previsto dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, l'etichettatura dei prodotti di cui all'articolo 2, comma 1, deve contenere le seguenti indicazioni:

  • a)l'eta' a partire.dalla quale il prodotto puo' essere utilizzato, tenendo conto della composizione, della presentazione e di altre.caratteristiche particolari del.prodotto. In nessun caso l'eta' indicata puo' essere inferiore a quattro mesi. 1 prodotti raccomandati a partire dall'eta' di quattro mesi devono recare la dicitura che sono indicati a partire da tale eta',salvo diverso parere del medico pediatra;
  • b)la presenza o assenza del glutine, se il prodotto e' indicato a partire da un'eta' inferiore ai sei mesi;
  • c)il valore energetico, espresso in kJ e in kcal, nonche' il tenore di proteine, carboidrati e grassi, espresso in forma numerica per 100g o 100ml di prodotto commercializzato e, se del caso, per quantita' specificata del prodotto pronto per il consumo;
  • d)il tenore medio di ciascun minerale e ciascuna vitamina per cui e' fissato un limite specifico negli allegati I e II, espresso in forma numerica per 100g o 100ml di prodotto commercializzato e, se del caso. per quantita' specificata del prodotto pronto per il consumo;
  • e)ove nccessario le istruzioni per un'appropriata preparazione del prodotto con Iindicazione dell'importanza di seguire le istruzioni.

Testo vigente dal 12 maggio 1999

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1999-04-07;128~art7 · fonte del testo