La denominazione "fette biscottate" e' riservata ai prodotti da forno ottenuti dalla cottura, frazionamento mediante tranciatura trasversale, eventuale stagionatura e successiva tostatura di uno o piu' impasti lievitati, di uno o piu' sfarinati di cereali, anche integrali, con acqua e con l'eventuale aggiunta di sale, zucchero, olii e grassi, malto, prodotti maltati, crusca alimentare ed altri ingredienti, nonche' aromi e additivi consentiti. Il tenore di umidita' delle fette biscottate non puo' essere superiore al 7 per cento in peso del prodotto finito, con una tolleranza media del 2 per cento in valore assoluto.

Testo vigente dal 9 agosto 1993

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1993-06-23;283~art2 · fonte del testo