Art. 3
I prodotti di cui all'articolo 2, comma 1, devono essere fabbricati con ingredienti la cui idoneita' all'alimentazione particolare dei lattanti e dei bambini sia stata confermata da dati scientifici generalmente accettati. Nella composizione di tali prodotti e' necessario prestare una particolare attenzione alla conservazione, alla freschezza e all'assenza di sostanze nocive negli ingredienti usati. I prodotti di cui all'articolo 2, comma 1, noni devono contenere residui di ((singoli)) antiparassitari superiori a 0,01 mg/Kg, ne' devono contenere prodotti geneticamente modificati.
Testo vigente dal 9 giugno 2000
