Art. 1
Il presente regolamento si applica ai prodotti alimentari destinati ad una alimentazione particolare che soddisfano le esigenze nutrizionali proprie dei lattanti e dei bambini nella prima infanzia in buona salute e destinati ai lattanti nel periodo dello svezzamento ed ai bambini per completarne la dieta e per abituarli gradualmente all'alimentazione normale. Il presente regolamento non si applica al latte destinato ai bambini. Ai fini del presente regolamento si intende per:
- a)lattanti: i soggetti di meno di 12 mesi di eta';
- b)bambini: i soggetti di eta' compresa tra 1 e 3 anni.
Testo vigente dal 12 maggio 1999
