Il consiglio giudiziario organizza e coordina il tirocinio attuando le direttive del Consiglio superiore della magistratura, nomina i magistrati collaboratori, forma per ciascun uditore un fascicolo nel quale include il piano di tirocinio e le relazioni dei magistrati collaboratori (art. 13) e dei magistrati ai quali i singoli uditori sono stati affidati presso gli uffici giudiziari (art. 15); redige la relazione sul conferimento delle funzioni; provvede (anche attraverso la commissione di cui all'art. 9) all'attuazione di quanto occorra per il piu' efficace svolgimento per il tirocinio.

Testo vigente dal 13 aprile 1988

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-01-11;116~art8 · fonte del testo