Il consiglio giudiziario, per la organizzazione del tirocinio, si avvale di "magistrati collaboratori". La scelta di questi da parte dei consigli giudiziari deve avvenire con riferimento alle doti di particolare preparazione teorica e pratica, nonche' con riferimento alla presenza di spiccate attitudini didattiche e capacita' organizzative. Tali doti e attitudini presuppongono una particolare esperienza nel magistrato collaboratore che dovra' essere prescelto preferibilmente fra i magistrati aventi qualifica non inferiore a quella di appello. Tutti i magistrati interessati hanno facolta' di presentare istanza diretta ad essere prescelti come "collaboratori". La presentazione di siffatte istanze non vincola il consiglio giudiziario ad operare la scelta unicamente fra gli istanti, ben potendosi procedere alla nomina di altri magistrati ove questi siano ritenuti maggiormente qualificati per il delicato compito che qui ne occupa. In ogni caso, sara' cura dei consigli giudiziari operare, per quanto possibile e utile, una opportuna rotazione fra i magistrati che volta a volta saranno prescelti come collaboratori, fermo restando che ciascun prescelto dovra' possedere i requisiti di cui sopra. La scelta dei magistrati collaboratori sara' fatta sulla base del programma di lavoro che ciascun candidato, o magistrato all'uopo richiesto dal consiglio giudiziario, dovra' redigere. Di regola dovranno essere designati, per ciascun gruppo di uditori in tirocinio ordinario, due magistrati collaboratori, uno per il civile e l'altro per il penale. Per il tirocinio "mirato" su ufficio esclusivamente civile o penale, le funzioni di collaboratore saranno svolte unicamente da quello, fra i due magistrati, che abbia specifica competenza nel settore.

Testo vigente dal 13 aprile 1988

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-01-11;116~art12 · fonte del testo