Il Consiglio superiore della magistratura, sentiti i consigli giudiziari, destina l'uditore giudiziario, per lo svolgimento del tirocinio, al tribunale, alla procura della Repubblica o alla pretura di una citta' sede di corte di appello o di sezione distaccata di corte di appello. Il Consiglio superiore della magistratura, sentito il consiglio giudiziario, puo' destinare, all'atto della nomina o successivamente a domanda, al fine di un migliore svolgimento del tirocinio, gli uditori giudiziari, singolarmente o a gruppi, ad uffici giudiziari di citta' non sede di corte di appello dove esistano almeno due sezioni. Ai fini di un migliore tirocinio e, in particolare, per l'eventuale compimento di singoli atti o periodi di tirocinio, i magistrati collaboratori di cui al successivo art. 12 possono affidare gli uditori giudiziari a magistrati in servizio presso uffici non divisi in sezioni. Gli uditori giudiziari destinati ai sensi del secondo e terzo comma hanno l'obbligo di partecipare a tutte le iniziative collettive o di gruppo di cui alle presenti disposizioni.
Testo vigente dal 13 aprile 1988
