Art. 11 — Competenze della commissione

La commissione formula al consiglio giudiziario proposte per l'organizzazione ed il coordinamento del tirocinio e vigila sull'attuazione di essi anche promuovendo incontri con i magistrati di affidamento (nominati ai sensi dell'art. 15 delle presenti disposizioni) e con gli uditori giudiziari. Promuove, su delibera del consiglio giudiziario, incontri con esperti in tecnica della formazione ovvero nelle materie da approfondire nel corso del tirocinio.

Testo vigente dal 13 aprile 1988

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-01-11;116~art11 · fonte del testo