Durante la fase conclusiva del tirocinio mirato la commissione di cui all'art. 9 riceve la relazione redatta dal magistrato collaboratore su ciascun uditore e la trasmette al consiglio giudiziario per il parere di cui all'art. 129 dell'ordinamento giudiziario. Tale relazione e il parere del consiglio giudiziario vengono trasmessi unitamente al fascicolo dell'uditore al Consiglio superiore della magistratura e comunicati all'uditore giudiziario il quale ha facolta' di formulare proprie osservazioni; queste vanno allegate al fascicolo. La commissione speciale per gli uditori giudiziari presso il Consiglio superiore della magistratura, sulla base anche dei documenti acquisiti ai fascicoli degli uditori, redige una relazione finale sull'intero tirocinio svolto e formula le proposte in ordine all'idoneita' per il conferimento delle funzioni giurisdizionali. Il consiglio, udita la relazione della commissione ed esaminati, se del caso, i fascicoli degli uditori, conferisce agli stessi le funzioni giurisdizionali, ai sensi dell'art. 129 dell'ordinamento giudiziario, e successive modificazioni, salvo che non ritenga di disporre che il tirocinio prosegua con le modalita' di cui ai precedenti articoli per uno o piu' periodi di almeno tre mesi fino alla scadenza del termine massimo previsto dalla legge.

Testo vigente dal 13 aprile 1988

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-01-11;116~art17 · fonte del testo