La commissione di cui all'art. 9 presceglie (sentiti quando occorra i dirigenti dei vari uffici interessati) i magistrati cui affidare, di volta in volta, l'uditore in tirocinio ordinario o "mirato". Il magistrato affidatario cura che l'uditore assista a tutte le attivita' giudiziarie compresa la partecipazione alle camere di consiglio. Se trattasi di magistrato addetto alle udienze penali delle preture, incarica l'uditore di esercitare le funzioni di pubblico ministero, ai sensi dell'art. 72 dell'ordinamento giudiziario. In ogni caso affida all'uditore la redazione delle minute di provvedimenti e spiega all'uditore le modifiche eventualmente apportate. Al termine del periodo di affidamento, il magistrato affidatario redige una relazione sul tirocinio compiuto dall'uditore sotto la sua guida e la trasmette alla commissione di cui all'art. 9. I magistrati affidatari dovranno partecipare, per quanto utile e possibile, alle attivita' di studio, ricerca, attivita' pratiche ecc. di cui all'articolo seguente. Il Consiglio superiore della magistratura potra' organizzare incontri anche per i magistrati affidatari sui problemi dell'affidamento.

Testo vigente dal 13 aprile 1988

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-01-11;116~art15 · fonte del testo