Ai magistrati collaboratori del consiglio giudiziario e' affidato il compito di curare il tirocinio di un gruppo di non piu' di dieci uditori. A tal fine essi:

  • 1)predispongono per ciascun uditore un piano di tirocinio da sottoporre alla commissione di cui all'art. 9 per l'approvazione del consiglio giudiziario, che puo' apportarvi le opportune modifiche;
  • 2)verificano, attraverso il continuo contatto con gli uditori, l'efficacia e la validita' del tirocinio pratico svolto presso gli uffici giudiziari;
  • 3)al termine del periodo di tirocinio trasmettono alla commissione di cui all'art. 9, per l'inoltro al consiglio giudiziario, una relazione sulle attitudini e le capacita' dimostrate dai singoli uditori, redatta sulla base anche delle relazioni dei magistrati ai quali gli uditori sono stati affidati presso singoli uffici giudiziari.

Testo vigente dal 13 aprile 1988

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-01-11;116~art13 · fonte del testo