Ai magistrati collaboratori del consiglio giudiziario e' affidato il compito di curare il tirocinio di un gruppo di non piu' di dieci uditori. A tal fine essi:
- 1)predispongono per ciascun uditore un piano di tirocinio da sottoporre alla commissione di cui all'art. 9 per l'approvazione del consiglio giudiziario, che puo' apportarvi le opportune modifiche;
- 2)verificano, attraverso il continuo contatto con gli uditori, l'efficacia e la validita' del tirocinio pratico svolto presso gli uffici giudiziari;
- 3)al termine del periodo di tirocinio trasmettono alla commissione di cui all'art. 9, per l'inoltro al consiglio giudiziario, una relazione sulle attitudini e le capacita' dimostrate dai singoli uditori, redatta sulla base anche delle relazioni dei magistrati ai quali gli uditori sono stati affidati presso singoli uffici giudiziari.
Testo vigente dal 13 aprile 1988
