E' in facolta' della commissione di cui al successivo art. 9 proporre al consiglio giudiziario l'organizzazione del tirocinio, per ciascun uditore, tenendo conto di specifiche esigenze locali quanto alla previsione della concreta successione dei periodi di assegnazione sopra indicati sub 4/ a e 4/ c. Deve invece ritenersi invariabile la collocazione dei periodi sub 4/ b e 4/ d, poiche' negli stessi si debbono tenere gli incontri di studio organizzati del Consiglio superiore della magistratura (cfr. art. 16).
Testo vigente dal 13 aprile 1988
