E' in facolta' della commissione di cui al successivo art. 9 proporre al consiglio giudiziario l'organizzazione del tirocinio, per ciascun uditore, tenendo conto di specifiche esigenze locali quanto alla previsione della concreta successione dei periodi di assegnazione sopra indicati sub 4/ a e 4/ c. Deve invece ritenersi invariabile la collocazione dei periodi sub 4/ b e 4/ d, poiche' negli stessi si debbono tenere gli incontri di studio organizzati del Consiglio superiore della magistratura (cfr. art. 16).

Testo vigente dal 13 aprile 1988

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-01-11;116~art5 · fonte del testo