Al termine del tirocinio, la commissione di cui all'art. 9, richiedera' agli uditori relazione (eventualmente da redigersi anche in forma collegiale) sui vari periodi di ogni fase del tirocinio medesimo. Detta relazione sara' trasmessa dalla commissione al consiglio giudiziario, il quale (compiuto ogni altro accertamento ritenuto utile) inoltrera' al Consiglio superiore della magistratura un particolareggiato resoconto sul tirocinio complessivamente considerato.

Testo vigente dal 13 aprile 1988

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-01-11;116~art18 · fonte del testo