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Che cosa è cambiato dal 2 gennaio 2024

Confronto con la versione in vigore dal 22 settembre 2018 al 2 gennaio 2024. 396 parole tolte, 10 parole aggiunte in 6 capoversi.

tolto: La consegna di mangimi medicati agli allevatori o detentori di animali ha luogo solo su prescrizione di un veterinario abilitato alla professione alle seguenti condizioni:

tolto: a) la ricetta deve essere compilata su un modulo conforme al modello di cui all'allegato A; l'originale e' destinato al fabbricante o eventualmente al distributore autorizzato dello Stato membro di destinazione;

tolto: b) la ricetta deve essere compilata nel numero di copie stabilite dal Ministro della sanita' con proprio decreto in cui vengono stabilite anche la loro destinazione, le modalita' di conservazione dell'originale e delle copie, nonche' il periodo massimo di durata che non puo' comunque essere superiore a tre mesi;

tolto: c) una ricetta veterinaria puo' consentire un solo trattamento con i mangimi medicati prescritti;

tolto: d) la prescrizione puo' riguardare solo gli animali che il veterinario ha in cura; il veterinario deve in precedenza assicurarsi che l'impiego sia giustificato per la specie interessata secondo le regole dell'arte veterinaria e che la somministrazione del mangime medicato prescritto non sia incompatibile con un trattamento od una utilizzazione precedente ne' esistano controindicazioni o interazioni nel caso di impiego di piu' premiscele;

tolto: e) il veterinario deve prescrivere i mangimi medicati soltanto nella quantita' necessaria per raggiungere l'obiettivo del trattamento, rispettando gli eventuali limiti massimi stabiliti nell'autorizzazione alla commercializzazione delle premiscele medicate utilizzate e assicurarsi che il mangime medicato e gli altri mangimi utilizzati per alimentare gli animali trattati non contengano antibiotici o coccidiostatici presenti come sostanze attive nella premiscela impiegata per produrre il mangime medicato. In alternativa alla modalita' di redazione in formato cartaceo secondo il modello di cui al comma 1, lettera a), la prescrizione dei mangimi medicati, ove obbligatoria, puo' essere redatta secondo il modello di ricetta elettronica disponibile nella banca dati di cui all'articolo 89, comma 2-bis, del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193. A decorrere dal 1° gennaio 2019, la prescrizione dei mangimi medicati e' redatta esclusivamente secondo il predetto modello di ricetta elettronica. Quando il mangime medicato e' somministrato ad animali le cui carni, le cui frattaglie o i cui prodotti sono destinati all'alimentazione umana, l'allevatore o il detentore degli animali in questione deve far si' che l'animale trattato non sia macellato per essere immesso al consumo prima che scada il periodo di attesa fissato e che i prodotti di un animale trattato non siano ceduti ai fini del consumo umano prima della scadenza di questo periodo di attesa.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 23 NOVEMBRE 2023, N. 194

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-03-03;90~art8 · fonte del testo